eTv NewMedia Association
Associazione Internazionale per la libera informazione e per il libero contenuto
Art. 1) Denominazione e costituzione
E' costituita nel rispetto del Codice Civile, della L. 383/2000, dell' Art. 90 L.289/02, del D.lgs
460/97e della L. 186/04 1' Associazione denominata eTv NewMedia Association.
Art. 2) Sede Legale
L'associazione ha sede in via Cavour 53, 26841 Casalpusterlengo (LO) - Italia.
Art. 3) Durata
L'associazione ha durata a tempo indeterminato ed è a norma delle disposizioni Libro I del Codice Civile.
Art. 4) Sedi esterne/Filiali
L'associazione potrà aprire altre sedi operative sia in Italia che all'estero. Ogni sede operativa si dovrà attenere sia al presente Statuto che alle delibere degli organi dell' Associazione stessa. La gestione delle sedi operative potrà essere assegnata ad un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo locale eletto dai Soci locali.
Art. 5) Oggetto/Scopo
L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. La stessa intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità, nell' accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale, di cui alla legge 383/2000.
Le finalità dell' Associazione sono:
Apertura del sistema Radiotelevisivo, Televisivo, Telefonico e Videotelefonico mondiale nel web. Libertà di informazione, libertà di espressione e libertà. d'uso.
Digitalizzazione, trasmissione, riproduzione, registrazione di frequenze televisive via etere o via satellite; nel rispetto delle normative vigenti e dei prezzi di consumo banda, qualsiasi frequenza televisiva esistente in diretta od in differita può essere digitalizzata per il web;
Pubblicizzazione, sponsorizzazione anche non a fini di lucro, gestione, creazione e sostenimento di spot e campagne pubblicitarie nel rispetto dei codici di protezione televisivi; ..-
Creazione, gestione, mantenimento di sistemi informativi su web 2.0 e di database manageriali interconnessi alle reti. Creazione, gestione, aggiornamento di linguaggi di codice per calcolatori e per il web;
Organizzazione di convegni, meeting, congressi e corsi atti alla diffusione del corretto rapporto diritti-doveri tra utente e operatori della giustizia o struttura similare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo;
Operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il proseguimento dello scopo sociale, in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti;
Accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dalla Ue, dallo Stato e dagli Enti locali.
Per l'attuazione dei precedenti punti l'Associazione potrà:
1. compiere, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare le operazioni relative alla costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento di strutture associative, ivi comprese l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive e intrattenere rapporti con Istituti di Credito anche su basi passive;
2. promuovere e pubblicizzare la propria attività e immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi (gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali, riviste esiti internet), con esclusione della stampa di quotidiani;
3. organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
4. organizzare e gestire in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, agenzie di viaggio, per attività turistiche e per il tempo libero, sia in Italia che all’estero, per gli associati ed i loro familiari;
5.organizzare e gestire in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative: per queste finalità eTv NewMedia Association potrà promuovere e/o gestire, direttamente o indirettamente, manifestazioni, sagre, fiere, congressi, meeting, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, spacci e acquisti collettivi di genere vari ed alimentari, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisivi e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari;potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale, purchè in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale;
6. Costituire fondi di assistenza e/o garanzia;
7. partecipare a Organismi con potere decisionale di Enti, Organismi a tutela del Diritto e altre strutture affini che tutelino l'immigrato;
8. partecipare in attività di coordinamento con varie Associazioni di categoria;
9. realizzare opportunità di sostegno finanziario a favore degli associati.
Art. 6) Obbligazioni e Responsabilità
L'Associazione risponde di fronte a terzi ed in Giudizio unicamente delle obbligazioni
assunte dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 7) Soci
Il n. dei soci è illimitato.
Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e che ne accettano lo Statuto e i regolamenti interni, che abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante Socio.
Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. I Soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.
Non è ammessa la trasferibilità delle quote,dei relativi diritti e né la qualifica di Socio. I Soci possono essere Onorari, Benemeriti ed Effettivi. Tutti i Soci, al momento dell'iscrizione, devono redigere obbligatoriamente il Modulo di Domanda con la relativa dichiarazione sulla Legge della Privacy.
Devono, inoltre, dichiarare sempre se appartengono ad altre organizzazioni e gli eventuali incarichi ricoperti.
Art. 7/a) Aspiranti soci
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo
statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci.
Nel caso in cui la domanda venga respinta,1'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Art. 7/b) Soci Onorari
Sono coloro che, senza far parte dell'Associazione, hanno validamente contribuito, in qualunque campo, alla sua affermazione. Vengono proposti dal Presidente al Consiglio Direttiva ed approvati dall'Assemblea. Ad essi sono assegnate solo cariche onorifiche e non associative; possono essere esentati dal pagare la quota associativa ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
Art. 7/c) Soci Benemeriti
Sono quei Soci Effettivi che si sono particolarmente distinti nella vita dell'Associazione per opere eccezionali. Vengono proposti dal Presidente al Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. Essi sono esentati dal pagamento delle quote associative, salvo contributi.
Art. 7/c) Soci Effettivi
Sono coloro che pagano la quota annua fissata dal Consiglio, partecipano alla vita dell'Associazione ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Il numero dei Soci Effettivi è illimitato.
L'Associazione tiene sempre aggiornato il Libro Soci. L'elenco dei Soci dovrà essere sempre esposto nei locali in cui vengono svolte le attività associative, affinché tutti possano prenderne visione.
Art. 8/a) Provvedimenti disciplinari
I soci che compiano infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati, ad iniziativa della Segreteria, al giudizio del Consiglio Direttivo. Nelle more della decisione del suddetto organo, la Segreteria può cautelativamente procedere alla sospensione per:
a) indegnità morale;
b) assunzione di comportamenti incompatibili con la linea politico-sindacale adottata dagli organi competenti;
c) inosservanza del presente Statuto;
d) inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari;
e) concorrenza sleale nei confronti degli Enti Pubblici e/o Privati promossi dalla stessa.
Il Consiglio Direttivo può deliberare nei confronti dei soci che si trovino nelle condizioni di cui ai punti precedenti, i seguenti provvedimenti:
- ammonimento;
- sospensione dalle cariche e/o dall’attività associativa;
- espulsione.
Tali deliberazioni debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata tranne il caso del mancato rinnovo della tessera annuale che comporta la decadenza dalla qualità di socio.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, è ammesso il ricorso al Consiglio dei Probiviri ai sensi dell'Art. 11 e 21 del presente Statuto.
Art. 8/b) Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per:
a) recesso
b) morosità
c) espulsione
Il Socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il Socio interessato.
Contro il suddetto provvedimento, il Socio può presentare ricorso al Consiglio Direttivo e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. In caso di morosità dal pagamento della quota associativa annuale, entro la data di cui all'Art. 10, si perde la qualifica di Socio dell'Associazione e pertanto i suoi diritti.
La decisione dovrà essere ratificata in sede dì Assemblea Ordinaria. La perdita della qualità di Socio, per qualsiasi caso, non dà diritto alla restituzione delle quote associative già pagate.
Art.9)
Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nelI'ambito associativo.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. l0)
Le quote associative annuali verranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo e dovranno essere pagate entro il 31 dicembre. Il Socio può recedere dall'Associazione senza oneri; le sue dimissioni non gli danno però diritto alla restituzione delle quote associative già versate.
Art. 11)
I Soci hanno diritto di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi. I Soci hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee. Ad ogni Socio viene rilasciata una tessera che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed ai godimento degli eventuali vantaggi offerti dall'Associazione.
Art. 12)
Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell' Associazione. Il Socio deve:
a) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito ed al di fuori dell'Associazione stessa;
b) versare annualmente e nei termini stabiliti le quote associative;
c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.
Art. 13)
Il Socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività stessa.
GLI ORGANI SOCIALI E L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14)
Sono Organi Ordinari dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente dell'Associazione;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea dei Soci è l'Organo Sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo e/o il Presidente lo ritenga opportuno.
L'Assemblea può essere convocata anche in via straordinaria, quando venga fatta richiesta al Presidente da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 15) L'Assemblea dei Soci
Le Assemblea dei soci sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione, mediante invio di lettera semplice ed affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, contenere l’ordine del giorno, il luogo,la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Qualora il Consiglio Direttiva non provveda alla convocazione dell' Assemblea Ordinaria e della Straordinaria, richiesta dai Soci entro trenta giorni dalla data di tale richiesta, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Sindaci per lettera raccomandata ed affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
In caso di dimissioni del Collegio Direttivo,l' Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Sindaci per lettera raccomandata ed affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
L’Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo annuale, approva gli eventuali regolamenti proposti dal consiglio direttivo e delibera in merito a tutte le questioni che la segreteria e/o il consiglio direttivo riterrà necessari sottoporre alla propria approvazione.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale o quando il consiglio direttivo o la segreteria lo riterrà opportuno.
Almeno un decimo dei soci può fare richiesta di convocazione dell’Assemblea: in questo caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
L’Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare le modifiche statutarie proposte dal consiglio direttivo e per deliberare sullo scioglimento dell'associazione con la nomina dei liquidatori.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà dei soci aventi diritto più uno.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali.
Ogni socio potrà essere rappresentato con delega scritta da un altro socio il quale non potrà essere portatore di più di tre deleghe.
Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei due terzi dei soci.
Per quanto riguarda le questioni inerenti il vincolo associativo l’Assemblea dei soci delibera con il voto favorevole dei due terzi su proposta del consiglio direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o dalla persona designata dall’Assemblea stessa che designerà, a sua volta, il Segretario verbalizzante.
ART.16) Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di undici componenti ed un minimo sette, compreso il Presidente eletti dall'Assemblea ogni tre anni.
Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo, in aggiunta ai membri su indicati, uno o due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere, a quest'ultimo potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
I Consiglieri durano in carica tre anni consecutivi e non percepiscono alcun compenso.
Compiti del Consiglio Direttivo, dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione, sono :
a) eleggere nel proprio seno la Segreteria;
b) eleggere il Presidente ;
c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
d) presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno associativo.
e) adottare, con la maggioranza assoluta dei componenti, il provvedimento di rimozione del Presidente.
f) adottare, con la maggioranza assoluta dei componenti, i provvedimenti disciplinari di cui all’art.8/b) del presente statuto;
g) proporre all’Assemblea dei soci lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.
h) attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
i) assumere le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio ed in conto capitale, per la gestione dell'associazione.
j) assumere le decisioni inerenti il coordinamento dei colla e dei professionisti di cui si avvale l'associazione.
k) assumere le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituziona1i, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
l) proporre all’Assemblea dei soci le modifiche al presente statuto con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti.
m) nominare il responsabile a cui verrà designata la gestione di eventuale nuova sede operativa.
n) stabilire l'importo delle quote associative annuali.
o) nominare, anche tra i Soci esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Diretivo stesso (es.: responsabili di singole discipline sportive). I delegati avranno una durata in carica di un anno ( dal 1° luglio, al 30 giugno) e sono rinominabili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Presidente.
Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione.
Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.
Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo durante il periodo intercorrente fra le dimissioni. e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio Dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. In ogni caso la rappresentanza dell'Associazione rimane al Presidente in carica.
Art. 17) Il Presidente dell'Associazione
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri che lo compongono, rimane in carica per sei anni ed è rieleggibile, possiede poteri di firma e di rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.
Egli presiede all'Assemblea e al Consiglio Direttivo e provvede alla convocazione degli stessi, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
In caso di Sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate da uno dei Vicepresidenti eletti in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere con più anzianità nell'ambito dello stesso organismo.
Art. 18) Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi Associativi e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. A lui spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.
Provvede, inoltre, a liquidare le spese, verificandone la regolarità ed autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento. Per il suo lavoro dovrà essere coadiuvato dai Responsabili delle varie discipline sportive. Per la tenuta dei registri contabili, il Consiglio Direttivo è autorizzato a servirsi di un Amministratore, il quale dovrà tenere aggiornata la contabilità che verrà fornita dal Segretario e dal Tesoriere.
In assenza del Segretario, i verbali saranno redatti dal Consigliere più giovane.
Art. 19) Il Tesoriere
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell' ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo saranno assunte, per il tempo. necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità del Tesoriere o da uno dei Vicepresidenti.
Art. 20) Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea Ordinaria e durano in carica tre anni e sono rieleggibili, due supplenti, che possono essere anche non Soci.
I Sindaci debbono controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con una relazione illustrativa.
I Sindaci devono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, al quale daranno il loro parere in tutti gli argomenti comportanti spese.
Il Collegio dei Sindaci si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
Art. 21) Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri o Garanti dura in carica tre anni ed i cui membri sono rieleggibili.
Composto da tre membri effettivi e uno supplente, ha la funzione di esaminare, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, nonché quanto previsto dall'Art. 1l.
Il ricorso dovrà essere presentato, con motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.
La deliberazione del Collegio dei Probiviri dovrà essere emanata nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e comunicata entro i successivi quindici giorni al Consiglio Direttivo ed ai Soci interessati, a mezzo lettera raccomandata.
Il dispositivo della deliberazione sarà esposto nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
Art. 22)
Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garani sono incompatibili fra loro.
IL PATRIMONIO
Art. 23)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituziona1i versati dai Soci, da eventuali entrate di carattere commerciale e/o promozionale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell' Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo (donazioni, lasciti), purché pervenuti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi associativi.
Il Consiglio Direttivo dovrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione. Ogni mezzo, che non sia in contrasto con i Regolamenti Interni e con le vigenti leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all' Associazione ed arricchire il suo patrimonio.
Art. 24)
Ogni Socio, nell'interesse dell' Associazione, potrà assumere, volontariamente, obbligazioni in proprio, fornire garanzie in proprio ed effettuare sovvenzioni e prestiti, qualora l'esistenza di interessi dell' Associazione in tale operazione sia riconosciuta da un voto del Consiglio Direttivo e dei Sindaci riuniti in adunanza plenaria. Il tutto senza interessi attivi ne' passivi.
Art. 25)
Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti ne' in forma diretta ne' indiretta tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali e al miglioramento degli impianti sportivi e di aggregazione sociale. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedono la corresponsione di un interesse.
Art. 26)
L'anno associativo va dal primo luglio al 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio Consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell' Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.
Art. 27)
Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell' Assemblea, il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale con tutti i relativi allegati, presso la segreteria dell' Associazione, consentendone l'esame a tutti i Soci che lo richiedano.
MODIFICHE STATUTARIE
Art. 28) Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvato dall'Assemblea con voto favorevole di tre quarti dei Soci dell'Associazione. L'Assemblea deciderà la liquidazione dell'Associazione, nominando una commissione di liquidatori composta da sei membri:
a) tre componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo,
b) un componente per ogni categoria di Soci con diritto di voto.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di società e associazioni sportive e di promozione sociale di finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalle disposizioni di legge vigenti.
NORME FINALI
Art. 29)
Le norme del presente Statuto potranno essere integrate dai Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio Direttiva.
Art. 30)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti nonne in materia di Associazionismo di Promozione Sociale, dì Enti non commerciali senza finalità dì lucro, L 383/2000 e Art. 90 L28912002 c, se applicabili, le nonne in materia contenute nel libro I e nel libro V del Codice Civile.
FIRMATO